PCTO
Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento
Lo scopo principale dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) è far acquisire allo studente le competenze funzionali al percorso di studio intrapreso e le competenze trasversali indirizzate all’orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi superiori.
La progettazione dei PCTO deve contemperare la dimensione curriculare, quella esperienziale e quella orientativa. I PCTO, infatti, sono percorsi curriculari integrati, da realizzarsi in vari contesti operativi, che possono svolgersi per periodi anche presso enti esterni con i quali la scuola stipula apposite Convenzioni, ma che non costituiscono attività lavorativa.
I PCTO, quindi, possono arricchirsi di attività e visite aziendali, preparate con esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, pubblico e privato, finalizzate anche all’approfondimento di aspetti di carattere normativo (sicurezza sul lavoro, sicurezza ambientale, ecc.) organizzativo (organizzazione aziendale, ecc.) e sociale (capacità di operare in gruppo, gestione delle relazioni, partecipazione attiva, ecc.).
Informazioni generali
Testo della Legge di Bilancio 2019 pubblicata in G.U. N. 62/L, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 302 del 31 dicembre 2018 –Serie Generale. LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, cc. 784-787 (Alternanza Scuola-lavoro).
Art. 1, c. 784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
LINEE GUIDA (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa. La loro realizzazione, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, può estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si collocano all’esterno degli ambienti scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di apprendimento da realizzare in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali. . Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali, l’istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore.
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) sono basati su una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.
Formazione sicurezza
Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Art. 1, co. 38, Legge 107/15)
PCTO per studenti-atleti di alto livello agonistico
Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale sopra indicato, per gli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di PCTO potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.
(Punto 3, CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ASL MIUR, 28/03/2017)
PCTO per studenti che ripetono la classe
Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
(Punto 5, CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ASL MIUR, 28/03/2017)
PCTO per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero
In linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell’Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione [..]
L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”.
Come è noto, l’attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell’intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell’ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all’estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.
[..]
Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado.
[…]
In ogni caso - ferme restando le indicazioni relative all’inserimento delle esperienze all’estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curricolo degli studenti sia nella loro ricaduta sull’intera comunità scolastica) e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell’allievo - al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di PCTO conclusi dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.
(Punto 7, CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ASL MIUR, 28/03/2017)